Con l’entrata in vigore della L. n. 24/17 (legge Gelli-Bianco) è stata definitivamente cancellata la distizione tra colpa lieve e colpa grave con conseguente necessità di distinguere i casi in cui l’attività professionale posta in essere del sanitario possa ritenersi imperita, negligente o imprudente e tanto anche al fine di verificare se possa sussistare una responsabilità penale o una responsabilità puramente civilistica.
Ma quando si può parlare di imprudenza, negligenza ed imperizia e in cosa consiste un comportamento sanitario imprudente, negligente o imperito?
Prima di tutto occorre precisare che la normativa vigente non contiene le definizioni normative della imperizia, imprudenza e della negligenza che di fatto sono criteri giurisprudenziali che possono evidentemente mutare nel corso degli anni anche a seguito della miglioramento delle tecniche sanitarie.
– L’imperizia consiste nella mancata osservanza del livello minimo di cognizione tecnica, cultura, esperienza e capacità professionale da valutare in relazione all’età (medico appena abilitato ovvero primario), all’esperienza e alla qualificazione professionale (medico generico o specialista). E’ imperito il sanitario che non sa fare una iniezione, non riconosce da sintomi evidenti la gravità delle condizioni, non è a conoscenza di un conclamato rimedio terapeutico, applica terapie sconsigliate perché dannose. Non possono rientrare nella nozione di imperizia tutti quegli errori assolutamente inescusabli per la loro grossolanità, assenza di cognizioni fondamentali, difetto di perizia tecnica, esperienza e capacità professionale.
Non è imperito il sanitario che si attiene alle linee guide e alle buone pratiche mediche.
– La negligenza che è senz’altro la forma di colpa meno scusabile che consiste nella leggerezza, nella superficialità, svogliatezza, dimenticanza, disattenzione, trascuratezza a causa delle quali non vengono rispettate le norme di comune diligenza nell’esercizio professionale.
E’ negligente il sanitario che dimentica la garza o i ferri nell’addone; che interviene senza controllare a cartella clinica; che effettua uno scambio dei flaconi di sangue; che si dimentica di disinfettare gli strumenti; che toglie un dente sano; che non controlla la scadenza di ogni singolo farmaco.
– L’imprudenza consiste nell’avventatezza, nell’eccessiva precipitazione, nell’ingiustificata fretta o ingiustificato ritardo; nel non adottare le cautele che la comune prudenza indica come necessarie; in un comportamento del medico particolarmente temerario.
E’ imprudente il comportamento del medico che somministra particolari medicinali ad un soggetto disabile oppure di uno specialista che realizzi una protesi dentaria provvisoria e lasci decorrere un lungo lasso temporale prima di procedere alla realizzazione della protesi definitiva creando irritazioni alle mucose.
Come detto tale differenza giurisprudenziale risulta rilevante con la Legge Gelli-BIanco soprattutto ai fini della responsabilità penale del sanitario: non è penalmente punibile il medico imperito e questo perchè così come già precisato dalla Corte Costituzionale in pendenza della vecchia normativa con sentenza n. 295/13 le linee guida cui deve attenersi il sanitario contengono esclusivamente regole di perizia, per cui il sanitario può rispondere penalmente nel solo caso di comportamento negligente o imprudente.
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